PARERE ANAC IN TEMA DI PARTENARIIATO PUBBLICO-PRIVATO

DIRITTO D’ACCESSO DEI CONSIGLIERI AGLI ATTI DI SOCIETÀ INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE

In materia di accesso agli atti di una società interamente partecipata dal Comune, sono applicabili le norme regolamentari sul funzionamento del consiglio comunale, con l’obbligo del rilascio dei documenti entro i termini ivi previsti.

Con nota del 30 maggio u.s. un segretario comunale ha chiesto se, in materia di accesso agli atti di una società interamente partecipata dal comune, siano applicabili le norme regolamentari sul funzionamento del consiglio comunale che prevedono l’obbligo del rilascio dei documenti entro quindici giorni dalla richiesta presentata dai consiglieri comunali. In via preliminare, si fa presente che l’articolo 43, comma 2, del TUEL dispone che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. 

Al riguardo, si osserva che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sentenza n.768 del 23 maggio 2022, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n.8688 dell’11.10.2022, ha affermato che la particolare latitudine del diritto d’accesso esercitato dai componenti degli organi consiliari comprende, come si evince dalla formulazione testuale dell’art.43, comma 2, del TUEL, gli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le aziende o enti partecipati dal comune, indipendentemente dalle modalità di costituzione e dalle forme di controllo alle quali sono sottoposti. 

Il giudice amministrativo ha precisato che la ratio dell’estensione del diritto d’accesso dei consiglieri, operata dall’art.43 del TUEL anche nei confronti delle aziende o enti dipendenti del comune, risiede nel fatto che tali aziende ed enti dipendenti gestiscono pubblici servizi locali. Il TAR ha, quindi, evidenziato che “il legislatore ha cioè inteso individuare quali soggetti passivi del diritto di accesso dei rappresentanti della popolazione locale, gli enti o aziende dipendenti che gestiscano servizi pubblici locali per il Comune”.

Ed infatti “il proprium che contrassegna le aziende o enti dipendenti del Comune, di cui all’art.43 del d.lgs. n.267/2000 ai fini dell’assoggettamento al diritto di accesso dei consiglieri comunali, è da individuare nell’essere l’azienda o l’ente affidatario della gestione di un pubblico servizio locale [ivi comprese le società partecipate in misura maggioritaria], dovendosi includere nel novero di tali enti o aziende dipendenti, nei cui confronti il consigliere comunale vanta il diritto di accedere a tutti agli atti e informazioni utili all’espletamento del suo mandato” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 gennaio 2010, n.448).

Anche la Commissione di accesso agli atti amministrativi, con il parere del 12/26 ottobre 2010, ha puntualizzato che “i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai rispettivi uffici ‘nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti’ tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato, chiarendo che nel concetto di ‘enti dipendenti’ dal Comune rientra sicuramente non solo la Società di cui il Comune è unico socio ma anche la Società alla quale il Comune abbia esternalizzato proprie funzioni e della quale abbia di diritto o di fatto l’effettivo controllo. Deve, quindi, ritenersi irrilevante la circostanza che formalmente i rapporti tra il Comune e la Società non siano diretti ma mediati dall’interposizione di un’altra Società”.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra citato, che riconosce il diritto dei consiglieri comunali ad accedere agli atti della società partecipata, interamente o in parte, dal comune, e alla luce delle norme regolamentari, in particolare di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale che citano espressamente anche le aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal comune quali soggetti passivi tenuti al rilascio degli atti richiesti dai consiglieri comunali, si ritiene che gli atti di tali enti debbano essere rilasciati nei termini previsti dall’articolo 17 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale tenuto anche conto che la società in questione è partecipata interamente dal comune.

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