La Corte dei Conti dell’Umbria, con la deliberazione n. 129/2020, ha stabilito che solo ai Comuni fino ai 5.000 abitanti è consentito servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali oltre l’ambito delle 36 ore settimanali, confermando lo scavalco d’eccedenza in ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Secondo i giudici della Corte la prestazione aggiuntiva si dovrà inquadrare all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’articolo 9, comma 28 del Dl 78 /2010, per la quota di costo aggiuntivo.
Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l’Umbria, sentenza n.129/2020