LEGITTIMO IL MUTAMENTO DI MANSIONI DISPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AVVOCATO, PURCHÉ RISPETTOSO DELLA PROFESSIONALITÀ DELLO STESSO

DI NUOVO L’ANTITRUST IMPUGNA UNA DELIBERA DI UN COMUNE DI ADESIONE AD UNA CENTRALE DI COMMITTENZA

Un Comune ha deciso di aderire ad Y consortile s.c. a r.l. attraverso l’acquisto di una quota di partecipazione societaria pari a € 1.174,80 allo scopo di conferire a detta società l’esercizio delle attività e delle funzioni di centrali di committenza ai sensi degli articoli 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016. Nell’adozione di tale decisione, il Comune di X ha altresì preso atto che Y consortile opera secondo il modello dell’in house providing.
Inoltre, con la medesima deliberazione il Comune ha approvato lo Statuto di Y che prevede espressamente l’esercizio dei servizi di committenza ausiliaria, richiamandone le relative norme (art. 3, comma 2, lett. m), CCP)
L’AGCM ha rilevato che ai sensi dell’art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è necessario che venga espressamente previsto che i membri del consiglio di amministrazione siano scelti solo tra i rappresentanti delle amministrazioni, mentre l’art. 13 dello Statuto di Y consortile non prevede espressamente una simile ipotesi.
Da ultimo, si osserva che, laddove il Comune intenda comunque affidare detti servizi ad Y consortile in via diretta e nel rispetto dei presupposti dell’art. 36 CCP, non possa essere richiesta l’erogazione di un corrispettivo da parte del concorrente aggiudicatario per la prestazione dei servizi di committenza, poiché quest’onere si ripercuote anche sull’offerta.
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