La Fondazione Ifel, con la nota dedicata alle operazioni sul debito, tranquillizza gli enti preoccupati per il maggiore ammontare complessivo degli interessi dovuti all’allungamento del periodo di ammortamento, ricordando la norma prevista dall’articolo 1, comma 557, della legge di bilancio 2020, e all’articolo 39 del Dl 162/2019 che consentirà la revisione dei tassi con l’operazione di ristrutturazione del debito. La nota offre anche indicazioni utili per fronteggiare le incertezze interpretative diffuse fra amministratori e responsabili dei servizi finanziari degli enti sull’utilizzo degli strumenti di rinegoziazione o sospensione.
Grazie alle semplificazioni approvate dal Dl 34/2020 l’ente potrà comunque procedere mediante delibera di giunta e potrà farlo anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Resta fermo ovviamente l’obbligo di iscrizione in bilancio derivante dalla rinegoziazione, che avverrà in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel caso questa intervenga successivamente all’adesione, o mediante variazione di bilancio, se già deliberato. Secondo la nota Ifel nel caso di adesione mediante delibera di giunta non è necessario il parere dell’organo di revisione, obbligatorio invece nell’ipotesi di variazione del bilancio.
A fronte delle perplessità degli enti in merito alle condizioni della rinegoziazione/sospensione mutui proposta da Cdp, Ifel ne evidenzia il vantaggio: un immediato alleggerimento di oneri da rimborso del debito.
Inoltre, le economie da sospensione/rinegoziazione dei mutui di ogni tipo sono libere da vincoli di destinazione (articolo 7, comma 2, del Dl 78/2015). Un importante chiarimento riguarda, per le economie derivanti dalla sospensione Mutui Mef, la portata applicativa del vincolo di destinazione dei risparmi dovuti alla sospensione della quota capitale, e in particolare se questi possano essere utilizzati anche a copertura delle minori entrate tributarie a seguito dell’emergenza o a copertura di eventuali agevolazioni disposte dagli enti. Ifel ritiene che il finanziamento di «interventi utili a far fronte all’emergenza» possa comprendere sia il finanziamento di maggiori spese, sia agevolazione o contenimento delle minori entrate, purché – in ambedue i casi – connesse alle difficoltà del periodo. Appare, inoltre, ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per gli interventi di parte corrente.