L’articolo 15 reca alcune novelle al Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) relative: alla scelta – da parte delle utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani – di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato; ai compiti dell’ARERA; nonché all’esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell’accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione. Il comma 1 interviene sulla parte della disciplina della tariffa rifiuti che riguarda le utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani. Il comma in esame modifica infatti il comma 10 dell’art. 238 del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006), secondo cui le utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani, punto 2, del Codice 14 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi: – sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; – effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato15. 14 Nel testo del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) previgente alle modifiche operate dal d.lgs. 116/2020, erano considerati rifiuti urbani non solo quelli domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ma anche “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità…”.
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