Dagli atti di causa emerge che il conducente del veicolo militare con il lampeggiante acceso senza necessità, effettuava un sorpasso prolungato ad alta velocità, oltre i limiti della legge, invadendo completamente l’altra corsia. Costringeva, in tal modo, gli altri veicoli provenienti in senso contrario a stringersi verso destra, provocando l’azione frenante e l’imbardata di un altro veicolo, e il conseguente violento impatto di questa autovettura con altri veicoli.
La vicenda è stata oggetto di un procedimento penale, a seguito del quale risultano emesse le seguenti decisioni.
La Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza, dichiarando “il concorso di colpa” nella “misura del 60%” per la sig.ra OMISSIS, alla guida di un’altra autovettura e deceduta nell’incidente. La sentenza è divenuta definitiva a seguito della sentenza n. OMISSIS del OMISSIS con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
Nel merito la domanda risarcitoria formulata dall’organo requirente va accolta nell’an sussistendo tutti i presupposti del danno erariale indiretto, non essendo dubitabile -alla luce delle statuizioni giudiziali adottate in sede penale e contabile, prodotte agli atti di causa- il nocumento patrimoniale subito dall’Amministrazione di appartenenza del X e la riconducibilità dello stesso ad una condotta gravemente colposa del militare.
Si ritiene, invece, che il quantum del danno erariale da imputare al convenuto vada rideterminato per tener conto del contributo di altro soggetto e, segnatamente del OMISSIS OMISSIS nella causazione del danno erariale.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 730 del 10 novembre 2023