Lo smart working non è più l’unica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ma è una delle modalità ordinarie.
La modifica all’articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020, in sede di conversione del decreto Agosto, conduce al di fuori della previsione che ha visto il lavoro agile applicato, rappresentandosi ora come un’opzione tra le diverse modalità con le quali rendere la prestazione lavorativa.
Il progressivo rientro alla normalità è accompagnato contestualmente da un’indicazione precisa contenuta nell’ambito dell’artiolo 3, comma 3, del Dpcm 13 ottobre 2020 laddove si dispone che il lavoro agile va incentivato con modalità che verranno definite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica amministrazione.
Le istruzioni specifiche concernenti le modalità con le quali applicare il lavoro agile, fino ad allora e comunque fino al 31 dicembre, sono quelle contenute nell’ambito dell’articolo 263 del Dl 34/2020 che legittima l’applicazione del lavoro agile con le modalità semplificate specificate nel decreto Cura Italia, vale a dire in deroga agli obblighi informativi e all’obbligo di sottoscrizione di un accordo con il lavoratore.