La Corte dei conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 74/2024, ha stabilito che è obbligatorio per gli enti adottare la delibera di ricognizione dei fondi non nativi PNRR. In particolare, la Sezione regionale ha evidenziato, durante il controllo di un Comune, l’importanza di questa delibera, che serve a confermare la trattazione di certi progetti come parte del PNRR, con l’assunzione degli obblighi correlati.
L’accento viene messo sulla conformità dei progetti non nativi, finanziati da risorse confluite successivamente nel PNRR, alle regole di rendicontazione dei progetti originari del Piano. A tal fine il Manuale delle procedure finanziarie allegato alla circolare Mef-Rgs n. 29/2022 chiarisce la necessità di un atto formale di ricognizione per i progetti trattati come PNRR, enfatizzando la responsabilità degli enti nella gestione conforme alla normativa.
Il decreto del 6 agosto 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze ha delineato i progetti e le risorse integrati nel PNRR, aiutando gli enti a distinguere tra iniziative preesistenti e nuove iniziative entrate a far parte del Piano. Tra i finanziamenti non nativi PNRR rientrano:
- i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge n. 145/2018;
- i contributi per l’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile previsti dalla legge n. 160/2019 ed assegnati dal 2020 in avanzi (articolo 1, commi 29 e seguenti, legge n. 160/2019);
- la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
- i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (articolo 1, commi 42 e 43, legge n. 160/2019);
- il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua) previsto dall’articolo 1, comma 437, legge n. 160/2019;
- la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i cui fondi sono stati ripartiti su base regionale dal decreto del Miur 343/2021.