Le scelte degli amministratori pubblici, dovendo conformarsi ai criteri di legalità, di economicità, d’efficacia e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei Conti, in quanto assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell’azione amministrativa.
Inoltre – hanno affermato i giudici di legittimità – nei giudizi di responsabilità amministrativa, poiché in via generale l’amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei Conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. A ciò si aggiunga che la discrezionalità riconosciuta agli amministratori pubblici nell’individuazione della soluzione più idonea nel singolo caso concreto a realizzare l’interesse pubblico perseguito si ritiene esercitata legittimamente se risultano osservati i criteri giuridici informatori dell’agire della Pubblica Amministrazione dettati dalla Costituzione (art. 97), codificati all’art. 1, comma 1, della Legge 20/1994 (“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità”), come modificato dall’art. 3 della Legge 546/1993 (“ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”) e ribaditi dall’art. 1 del D. Lgs. 29/1993 e dall’art. 1, comma 1, della Legge 286/1999 (“Le pubbliche amministrazioni devono: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione)”.
Corte di Cassazione, Sez. unite civili, n. 8848 del 20 maggio 2020