Il Consiglio di Stato, con sentenza n.608/2020 si è pronunciato in ordine alla richiesta di riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana concernente l’affidamento di un servizio, nel caso in esame, un Comune per ragioni di urgenza avrebbe legittimato l’attivazione di procedura negoziata senza bando mediante trattativa diretta svolta con l’unico soggetto compatibile con il quadro normativo delineato dalla L.R. 77/2013 e dalle Linee Guida ATO, che richiedevano la prossimità territoriale del gestore scelto.
I Giudici richiamano l’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 il quale autorizza, in presenza di “ragioni di estrema urgenza”, il ricorso a “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, a condizione che:
a) l’urgenza derivi da “eventi imprevedibili” e “in alcun caso imputabili” alla amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto del termini “per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione”;
b) della relativa giustificazione sia dato conto “con adeguata motivazione”;
c) l’affidamento sia disposto “nella misura strettamente necessaria”.
L’opzione riveste, all’evidenza, carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale. Per condiviso orientamento, la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi.
CDS, SENTENZA N.608/2020
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31 Marzo 2025