Pubblicare su internet gli esiti delle prove intermedie di un concorso o i dati personali dei concorrenti non ammessi è una violazione della privacy.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali, accogliendo il ricorso presentato da un partecipante al concorso pubblico a 1858 posti di consulente protezione sociale indetto dall’Inps. L’autore del reclamo, spiega l’ente, si era lamentato per la pubblicazione sul sito web dell’Inps di numerosi atti e documenti, tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e alla prova orale e l’elenco dei partecipanti con l’indicazione dei relativi punteggi ottenuti. Questi documenti sono stati poi ripubblicati da alcuni utenti anche sui social network, ampliando di fatto il bacino di utenti che li ha visualizzati.
Il Garante per la privacy ha ricordato che i soggetti pubblici sono chiamati a trattare i dati personali dei partecipanti al concorso nel rispetto di tutte le norme. Non sono consentiti, precisa l’Autorità, «livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali, né su base territoriale né a livello di singola amministrazione». Ne consegue, secondo quanto stabilito dal Garante, che è possibile pubblicare online soltanto le graduatorie definitive dei vincitori o degli ammessi. Sulla base di tutte queste motivazioni, il Garante per la privacy ha comminato all’Inps una sanzione di 20mila euro, in considerazione dell’«elevato numero degli interessati» ma anche dell’«atteggiamento collaborativo dell’Istituto».
Dopo il verdetto del Garante, infatti, l’Inps ha prontamente rimosso gli elenchi in questione dal proprio sito web.