Se sotto scadenza del bando pubblico le domande di concorso «intasano» la casella di Pec dedicata dell’ente, la “defaillance” organizzativa non può ricadere sul candidato.
Ad enunciarlo, il Tar Lazio nella sentenza n. 12002/2020.
Nella fattispecie, l’Ente di riferimento ha comunicato alla candidata al bando pubblico l’esclusione dalla procedura comparativa de qua “per aver inoltrato la domanda di partecipazione oltre il termine previsto dal Bando e fissato”.
Il Bando prevedeva l’invio della candidatura esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato con validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza tramite ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Il bando menzionato prevedeva, inoltre, che il mancato rispetto della predetta modalità di inoltro della domanda avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione.
La mancata ricevuta di avvenuta consegna, che ha di fatto estromesso la candidata alla selezione, è dovuta all’intasamento della posta PEC dell’Ente.
Il Tar ha stabilito, dunque, è specifico compito dell’Amministrazione procedere al periodico svuotamento della casella destinata a ricevere le domande per selezioni pubbliche.
Se invece l’Amministrazione non si attiva in proposito, o comunque indugia, sicuramente non può escludere dalla competizione il candidato che diligentemente dimostri di aver spedito nei termini previsti la domanda, nemmeno con la «mancata ricezione» da parte dell’ente.
Tar Lazio, sentenza n. 12002, 2020
Sentenza n.12002/2020