Il Tar Friuli Venezia Giulia, nella sentenza n. 415/2020, ha ritenuto illegittima l’eliminazione di un candidato con temperatura corporea superiore ai 37.5°, rilevata durante prove selettive per concorsi pubblici.
Nel caso specifico, la candidata è stata esclusa dalla partecipazione alla prova scritta di un concorso bandito dal Comune di Trieste, poiché è risultata avere una temperatura corporea superiore a 37,5° gradi centigradi durante la rilevazione.
La causa di esclusione dalla selezione pubblica non trovare legittimazione in alcuna disposizione di legge o altra norma di carattere sovraordinato cd. “emergenziali” (ovvero dettate per contenere il diffondersi del virus da Covid 19), e non è prevista dalla lex specialis che disciplina la selezione stessa.
Si è precisato, inoltre, che il diritto a partecipare a una selezione concorsuale, in quanto funzionale alla soddisfazione del diritto al lavoro, non può essere “mortificato” al punto da essere trattato al pari della momentanea interdizione ad accedere a un supermercato o magari a un lido al mare.
L’esclusione dal luogo di esame e dalla conseguente selezione non può essere comparata neanche al diniego di accesso ai luoghi di lavoro per motivo analogo, poiché sussiste differenza netta tra il non poter svolgere la propria attività lavorativa e l’essere, definitivamente, deprivato della “chance” di ottenere un lavoro confacente alla propria formazione e preparazione.
Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 415, 2020
Sentenza n.415/2020