La norma: “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo“.
Come si calcola il 20% di cui si parla?
Quando si applica il tetto?
Il 20%, contrariamente a quanto molti desumono, non si riferisce al numero dei posti messi a concorso, bensì al numero degli idonei successivi all’ultimo dei vincitori: una graduatoria per 3 posti, con 100 candidati che abbiano superato le prove a partire dal 4°, significa che produce 20 idonei.
Il regime temporale di applicazione della norma non può certamente essere retroattivo; non riguarda di certo, quindi, le graduatorie ancora valide. Poichè la legge dispone solo per il futuro, le prospettive sono solo due:
- il tetto si applica esclusivamente alle graduatorie approvate successivamente al 21.6.2023, data di vigenza della legge 74/2023, che ha convertito il d.l. 44/2023;
- il tetto si applica esclusivamente alle graduatorie approvate per effetto di bandi di concorso emanati successivamente al 21.6.2023, in applicazione del principio tempus regit actum.
Naturalmente, quando il Legislatore adotta norme così ambigue, frettolose, lacunose, sibilline, laconiche e atecniche, si apre la caccia al “parerificio” più sollecito e pronto a rispondere.
I “parerifici” sempre più spesso, trovandosi di fronte a norme sulle quali esprimersi di qualità pessima, sono indotti a travalicare la funzione consultiva, che dovrebbe limitarsi ad esporre una valutazione sul significato della norma obbediente alle preleggi, per dilagare verso interpretazioni “creative”, il cui contenuto travalica i confini della norma ed assume contenuti nuovi e diversi, tali da passare dall’individuazione di un significato applicabile, alla vera e propria introduzione di una norma nuova