L’annullamento in autotutela travolge tutti gli atti conseguenti. In un concorso pubblico scatta dunque la nullità iniziale.
L’attuale controricorrente, dipendente dell’I.N.P.S. all’epoca con livello economico C2, partecipò alla selezione interna bandita per la copertura di 85 posti di categoria C3 con decorrenza 31.12.2006. In base all’esito della selezione il controricorrente venne proclamato vincitore con determina del 21.9.2009. Tuttavia, in seguito all’impugnazione dell’esito della selezione da parte di altri concorrenti, con successiva determina del 7.11.2011, la graduatoria finale venne variata e al controricorrente venne negata la categoria superiore, che gli venne riassegnata, con nuova determina del 22.11.2011, a decorrere dal 31.12.2009.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 4482 del 20 febbraio 2024