La norma prevede che nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi“.
La domanda che molti si pongono è se tale disposizione investa da subito tutte le graduatorie vigenti, oppure se valga solo per le graduatorie formate successivamente alla sua entrata in vigore.
Applicando le regole “di stretto diritto”, non si può che dare attuazione alle previsioni dell’articolo 11 delle “disposizioni sulla legge in generale” o preleggi, ai sensi del quale “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 Costit., articolo 2 codice penale)“.
Si dovrebbe applicare anche il principio tempus regit actum, secondo il quale ogni provvedimento amministrativo è regolato dalla legge del tempo in cui esso è approvato.
Dunque:
- visto che le leggi non hanno applicazione retroattiva, ma valgono solo per il futuro;
- i provvedimenti sono regolati dalle leggi vigenti al momento della loro adozione;
- si dovrebbe concludere che il tetto agli idonei nelle graduatorie si applichi a partire dai provvedimenti di approvazione di graduatorie che risultino adottati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 44/2023.
Non risulta, del resto, che la disposizione in oggetto sia accompagnata da alcuna formula tale da poterla ritenere di “interpretazione autentica” e, quindi, in grado di applicarla anche retroattivamente alle graduatorie già vigenti.