Una candidata impugnava la deliberazione, con cui veniva esclusa dal concorso per l’assunzione di tre Dirigenti presso la locale Asl, motivata con il fatto che non avesse apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione trasmesse via pec, come previsto dal bando.
Il bando di concorso del bando aveva previsto tre modalità di presentazione della candidatura:
– consegna diretta a mano all’ufficio protocollo dell’ASL;
– trasmissione tramite servizio postale a mezzo raccomandata;
– trasmissione tramite posta elettronica certificata.
Per quest’ultima ipotesi, la disposizione specificava, come motivo di esclusione «l’ invio della domanda non sottoscritta e/o non inviata in formato PDF da casella di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia titolare».
Il Tar Liguria accoglieva il ricorso, rilevando come la clausola, poc’anzi descritta, fosse da considerarsi non solo illegittima, ma anche addirittura adottata in carenza di potere.