Con la sentenza del Tar Puglia-Bari, si ricorda che un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude la necessità di adottare, per la prova orale del concorso, criteri più specifici e parametrati «alle caratteristiche dell’esame», in quanto la stessa non richiede la predeterminazione di criteri speciali che non siano quelli, consueti, della pertinenza, della correttezza linguistica e della padronanza dell’argomento e capacità di sintesi.
Pertanto, possono essere considerati idonei criteri di massima, anche sintetici, che hanno ad oggetto la conoscenza dell’argomento, quali: l’utilizzo del linguaggio tecnico; la chiarezza e sintesi espositiva. Essi, infatti, sono sufficientemente indicativi ed utili ad una corretta graduazione del voto numerico. La loro mancata pubblicazione preventiva, ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 33/2013, non incide negativamente sulla preparazione dei candidati o sulla valutazione espressa con il voto numerico della commissione.