Il Consiglio di Stato ha stabilito che la commissione esaminatrice non è tenuta a esternare le modalità con le quali è pervenuta all’attribuzione del punteggio alle prove di concorso, tanto più quando il regolamento sull’accesso preveda, in primis, il criterio dell’unanimità ed, in via subordinata, quello della media aritmetica dei voti espressi dai componenti.
Il predetto vincolo regolamentare, quindi, esenta la commissione dall’indicare il metodo prescelto, discendendo questo in maniera del tutto automatica da scelte di carattere generale ed astratto effettuate dall’ente, a monte della procedura.
La mancata esternazione del metodo valutativo da parte della commissione non può, pertanto, assurgere a vizio della valutazione delle prove, considerato che l’organo risulta, sul punto, privo di spazi residui lasciati alla sua discrezionalità.