COMUNI, SPETTACOLI DAL VIVO: FINO A TUTTO IL 2021 AUTORIZZAZIONI SEMPLIFICATE

Il decreto semplificazioni ha voluto snellire lo svolgimento dei pubblici spettacoli dal vivo come teatro, musica, danza, musical, concerti, ma non anche cinema, al chiuso o all’aperto, fino a tutto il 2021, al fine di recuperare le perdite economiche del settore dell’industria culturale in conseguenza della pandemia.
L’articolo 38-bis del Dl 76/2020, così come introdotto in sede di conversione dalla legge 120/2020, ha reso sufficiente la presentazione al Suap del Comune della S.c.i.a., senza che sia più necessaria la convocazione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (Ccvlps), competente al rilascio del parere di agibilità previsto dall’articolo 80 del Tulps (fino al 31 dicembre 2021).
Le condizioni per l’applicazione del nuovo regime autorizzatorio semplificato sono:
1) deve trattarsi di un evento per il quale non è necessaria la convocazione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo previsto dagli articoli 142 e 143 del Rd 635/1940 e dunque che non si tratti di eventi e locali con una capienza maggiore di 1300 spettatori per teatri o di 5000 per gli altri impianti (come nel caso di arene per i concerti).
2) deve trattarsi unicamente di spettacoli dal vivo quali eventi teatrali, musicali, sportivi, di danza e non di proiezioni di film, che sono attività inanimate.
3) gli eventi devono svolgersi nell’arco temporale dalle ore 8:00 alle 23:00.
4) la capienza non deve superare i 1mille o 5mila spettatori, a seconda dei casi.
5) deve essere garantita la rigida osservanza delle disposizioni e delle linee guida adottate per prevenire e contrastare il contagio da Covid-19.
6) nel luogo in cui è allestito lo spettacolo non devono insistere vincoli ambientali, paesaggistici, culturali.
In presenza di tutte queste condizioni, all’organizzatore dell’evento basterà presentare al Suap del Comune prima dello svolgimento dello spettacolo una S.c.i.a. (articolo 19, legge 241/1990), corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e qualità personali e da una relazione asseverata di un tecnico abilitato che attesti l’osservanza delle norme anti-Covid e la rispondenza del luogo in cui si svolge l’evento alle regole tecniche stabilite con decreto del ministero dell’Interno e cioè il Dm del 19 agosto 1986 e le circolari Gabrielli del 2017 e Piantedosi del 2018.
Una volta presentata la Scia, lo spettacolo può essere subito iniziato.
È questa quindi la novità più rilevante della norma e particolarmente attesa dagli operatori del settore, non è più necessaria la convocazione della Ccvlps per l’esame prima, e il sopralluogo e rilascio del parere di agibilità previsto dall’articolo 80 del Tulps poi, fino a oggi prescritta per spettacoli con oltre 200 spettatori in base all’articolo 4 comma 1 lettera c) del Dlgs 222/2016 (cosiddetto decreto Scia 2).

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