Con nota del 21 febbraio 2023 un comune, nel segnalare che il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 12 consiglieri, ha posto un quesito in merito alla corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari che stabiliscono il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute di consiglio comunale.
In particolare, è stato segnalato che lo statuto, sul funzionamento del consiglio, dispone che “la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco, in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco”.
Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale prevede che “il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno un numero corrispondente alla metà dei consiglieri assegnati per legge all’ente, escludendo dal computo il Sindaco, come previsto dall’articolo 38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000”.
Il successivo articolo del regolamento stabilisce che “Nella seduta di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei membri del Consiglio”.
Con nota 8261 del 16.03.2023, questo Ministero ha evidenziato che il richiamato art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, la disciplina del funzionamento dei consigli ed anche l’indicazione del numero legale per la validità delle sedute.
Nel caso in esame la norma statutaria è coerente con quella regolamentare ed entrambe sono conformi al disposto del citato articolo 38 del d.lgs. n.267/2000, il quale richiede che “… in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco …”.
Pertanto, escludendo dal computo sempre il sindaco, il quorum strutturale, nel caso in esame, è calcolato sul numero di 12 consiglieri.
In particolare, per la prima convocazione lo statuto ed il regolamento prevedono la presenza di almeno sei consiglieri, per la seconda convocazione sia lo statuto che il regolamento prevedono la presenza di un terzo dei membri del consiglio, ossia quattro consiglieri.
Anche per la predetta norma, che fa solo riferimento alla presenza di un terzo dei consiglieri, vale l’esclusione del sindaco dal calcolo del quorum, sebbene nel citato articolo il sindaco non sia espressamente escluso, in quanto il legislatore ha ben precisato tale principio nell’articolo 38, comma 2, del TUOEL.