VERIFICA DELLA CONGRUITÀ SUL COSTO DELLA MANODOPERA Tuttavia, il ricorrente evidenzia presunti errori nella valutazione, sostenendo che il vincitore ha indicato un costo della manodopera inferiore rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, apportando modifiche al quadro economico. Va considerato che il divieto di ridurre i costi del personale non deve essere interpretato in modo assoluto. Durante la verifica di congruità, l’Operatore chiamato a giustificare la propria offerta può dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una gestione aziendale più efficiente.

CODICE APPALTI – CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER PROCEDURE

L’art. 52 co. 1 indica che, nelle procedure d’affidamento di cui all’articolo 50, co. 1, lett. a) e b) d’importo inferiore ad € 40.000 + IVA, gli Operatori Economici attestano con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. CONSIP indica espressamente che:

“vengono effettuate, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli OE, controlli trimestrali a campione per accertare la non sussistenza di motivi di esclusione previsti dall’ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consultando anche le competenti autorità (INPS, INAIL, AdE, Tribunale etc.)”;

“vengono altresì effettuati controlli mirati, a seguito di specifiche segnalazioni da parte delle SA. In tale contesto, stante il vigente obbligo per numerose SA all’utilizzo del MEPA si ritiene che, la stessa, si possa avvalere dei controlli a campione già eseguiti da CONSIP per gli affidamenti diretti compresi tra gli € 5.000 + IVA ed € 40.000 + IVA.

In sintesi: in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, per adempiere a quanto previsto dall’art. 52 co. 1 del nuovo Codice, può la stazione appaltante avvalersi dei controlli a campione già svolti da CONSIP, evitando di doverne eseguire ulteriori? Quanto precede a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP in considerazione del fatto che, una ditta risultata non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe ovviamente sul MEPA in quanto direttamente estromessa dal gestore.

L’articolo 52, pur nascendo dall’esigenza di ovviare alle difficoltà correlate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione nelle ipotesi di microaffidamenti, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento al nuovo Codice dei Contratti pubblici, non può esonerare le SA dall’effettuazione autonoma di controlli a campione sugli operatori economici partecipanti alle procedure sotto soglia, ivi inclusi gli affidamenti diretti, espletati sul MEPA, ciò in quanto, per espressa disposizione del comma 1 dello stesso articolo, le modalità per l’espletamento del sorteggio a campione, devono essere predeterminate dalle SA ogni anno e ciò perché nel corso del tempo potrebbero essersi verificate nuove situazioni in grado di incidere sui requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti.

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