L’articolo 7 del DPCM stabilisce che gli enti locali attuatori di uno o più interventi, finanziati con le risorse
previste dal PNRR, inclusi nell’Allegato 1 al ripetuto decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, beneficiano di una preassegnazione per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il decreto di assegnazione.
L’importo della preassegnazione si calcola applicando la percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» di cui all’Allegato 1 del medesimo DPCM all’importo già assegnato dai rispettivi decreti.
Il medesimo articolo 7 stabilisce anche che tale preassegnazione costituisce titolo valido per l’accertamento delle risorse a bilancio.
L’articolo 7 del DPCM, inoltre, prevede che nei limiti dell’ammontare complessivo delle maggiori risorse
preassegnate, ciascuna Amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dall’ente locale attuatore e del monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo, può rimodulare la preassegnazione di contributo (comma 1, ultimo periodo – cfr. “Rimodulazione risorse”).