LE FAQ RGS DEL FONDO OPERE INDIFFERIBILI

CHIARIMENTI DEL MEF IN TEMA DI RISCOSSIONE

È stata pubblicata, sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze, la Circolare 6 marzo 2023, n. 1/Df, rubricata “Art. 1, commi 205, 221-bis e 229-bis della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Trasmissione delle Deliberazioni degli Enti Locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro – Chiarimenti”.

All’interno del Documento, il Mef mira a fornire chiarimenti in merito ai quesiti pervenuti dagli Enti Locali in materia di “definizione agevolata” delle controversie tributarie e di opposizione allo “stralcio” dei carichi di importo residuo fino a Euro 1.000,00, di cui ai commi 205, 221-bis e 229-bis, dell’art. 1, della Legge n. 197/2022, così come modificata dal “Decreto Milleproroghe”.

Nello specifico, il comma 205 prevede che ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni relative alla “definizione agevolata”, disciplinata dai commi da 186 a 204, dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente o un suo Ente strumentale; il comma 221-bis dispone che ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, in alternativa alla “definizione agevolata” di cui ai commi da 186 a 204, che, alle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado nonché alla Corte di Cassazione, si applicano le disposizioni dei commi da 206 a 221.

In particolare, il comma 206 prevede la definizione delle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del Dlgs. n. 546/1992 e l’applicazione di sanzioni ridotte, mentre il comma 213 introduce la rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

Il Mef precisa che la norma, richiamando tutte le disposizioni di cui ai commi da 206 a 221, deve ritenersi applicabile anche alle fattispecie previste dal comma 219.

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