L’Inps, come è noto, ha erogato bonus di sostegno per l’emergenza sanitaria. Le categorie che potevano richiedere l’aiutano erano: professionisti e collaboratori iscritti alla gestione separata Inps (articolo 27 del Dl); artigiani e commercianti (articolo 28); stagionali del turismo e terme (articolo 29); operai agricoli a tempo determinato (articolo 30); iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo (articolo 38).
Il Ministero del Lavoro, con nota del 2 dicembre 2020, ha ritenuto incompatibile i bonus con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e altre persone titolari di mandati elettorali o incarichi politici. Il ministero aveva scritto che «il trattamento dei compensi percepiti da amministratori locali, regionali, e parlamentari è assimilato ex lege a quello dell’indennità di funzione, per cui detti compensi, avendo natura indennitaria, risulterebbero incompatibili in linea generale con il riconoscimento di ulteriori indennità, quali i benefici Covid».
La nota cita anche espressamente anche i gettoni di presenza.
Risulta dunque incompatibile la percezione dei bonus anche da parte dei titolari di cariche elettive, come i consiglieri comunali, che ricevono gettoni presenza, spesso di importo modesto. Queste persone, quindi, si sono ritrovate nella situazione di aver diritto ai bonus in quanto colpiti dagli effetti economici della pandemia, ma privati dello stesso perché contemporaneamente hanno incassato somme modeste in conseguenza delle cariche ricoperte.
Tuttavia, non verrà richiesto di restituire i bonus ai titolari di cariche pubbliche che incassano solo un gettone di presenza. Sono quindi “salvi” i consiglieri comunali e i titolari di altre cariche con trattamento simile.
Al contrario, verrà svolta l’attività di recupero dei bonus covid-19 nei confronti di chi riceve una indennità di funzione e che ha già ricevuto un provvedimento di indebito da parte dell’INPS.