Il Sindaco del Comune di Varese chiede un parere su quesiti attinenti all’applicazione dell’articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il primo quesito concerne l’applicabilità o meno al partenariato pubblico-privato della disciplina in materia di “Incentivi alle funzioni tecniche”, contenuta nel suddetto articolo 45. Per il caso in cui l’istituto fosse applicabile ai partenariati, il Comune pone l’ulteriore quesito “sulla corretta modalità di computazione delle risorse da destinare alle finalità sottese dall’istituto”.
In particolare, l’Ente, partendo dal comma 2 dell’articolo 45, secondo cui la percentuale massima del 2 per cento si applica all’”importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento”, espone che “nel caso dei partenariati può accadere che l’importo posto a base delle procedure di affidamento non sia espressamente indicato, vista, da una parte, la particolare modalità di calcolo del loro valore, contenuta nell’articolo 179 del Codice e nell’articolo 8 della direttiva 23/2014/Ue e,
dall’altra, la natura composita delle attività demandate al concessionario il quale, nel caso di concessioni “calde”, non percepisce alcun corrispettivo da parte dell’amministrazione committente” e chiede “Su quale valore è corretto applicare l’aliquota percentuale indicata al comma 2 dell’articolo 45?”.
Il Comune, infine, si interroga sulla “possibilità di liquidare gli importi previsti dal comma 3 dell’articolo 45 non al termine della vigenza del contratto e in conseguenza dell’approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, del servizio o dell’acquisto, ma con cadenza periodica, previa verifica della corretta esecuzione della prestazione incentivata nel periodo di riferimento e salva la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato nel caso in cui si verificasse uno degli eventi cui la norma riconnette la riduzione dell’importo (incremento dei tempi o dei costi della commessa)“.
Al riguardo, il Sindaco del Comune di Varese sottolinea che “la questione sorge a seguito delle valutazioni, apparse dubitative, sull’applicabilità di tale “rateizzazione”, espresse in vigenza dell’articolo 113 del Codice del 2016 dalla Sezione regionale per l’Emilia Romagna con deliberazione n. 43/2021 e dalla Sezione regionale per la Toscana con deliberazione n. 234/2022”.