Il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Piemonte di Torino, con la sentenza del 7 dicembre 2023, numero 978, ha emesso una pronuncia che mette in luce le restrizioni della posizione del concorrente escluso in una gara d’appalto.
L’appalto, pubblicato il 29 luglio 2022, riguardava la fornitura di sistemi analitici per la determinazione del Papilloma Virus Umano (HPV) in prelievi cervicovaginali. Il bando prevedeva una gara a lotto unico, con diverse aziende partecipanti. Successivamente, l’Azienda Ospedaliera ha escluso un concorrente, motivando la decisione con la non conformità dell’offerta alle specifiche tecniche.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sottolineato che il concorrente escluso non ha il diritto di contestare direttamente l’aggiudicazione, ma dovrebbe concentrarsi sul provvedimento che lo riguarda. La sentenza paragona la posizione del concorrente escluso a quella di un operatore economico che non ha partecipato alla gara.
Il concorrente escluso ha contestato la decisione, sostenendo che violasse diverse normative, inclusi articoli del Capitolato e del Decreto Legislativo n. 50/2016, nonché principi come la parità di trattamento e la tassatività delle cause di esclusione. Inoltre, sono stati sollevati dubbi sulla congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, focalizzandosi su aspetti specifici.
La stazione appaltante e l’aggiudicataria hanno contestato le argomentazioni del concorrente escluso e chiesto il rigetto del ricorso. In una fase successiva, il concorrente escluso ha presentato ulteriori motivi, sostenendo ulteriori vizi nell’offerta dell’aggiudicataria.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rinunciato alla proposta istanza di sospensione cautelare, considerando l’impegno della stazione appaltante a sospendere la stipula del contratto fino alla decisione definitiva. La causa è stata trattenuta in decisione, e ulteriori sviluppi sono attesi in merito a questa controversia negli appalti sanitari.