La sentenza del Tar Sicilia riepiloga le previsioni dell’articolo 54 del nuovo Codice, indicando come vi sia l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere negli atti di indizione della procedura da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, oltre all’opzione dell’esclusione automatica delle offerte, anche il metodo matematico di determinazione della soglia di anomalia, individuato tra uno dei tre indicati nell’allegato II.2 dello stesso d.lgs. n. 36/2023
La Sentenza è importante anche perché, non avendo la stazione appaltante indicato il CCNL di riferimento, si esprime (in chiave di giudizio di anomalia) sulla comparazione tra due diversi CCNL, stabilendo che, in assenza dell’indicazione da parte della Stazione appaltante del C.C.N.L. da applicare ai lavoratori impiegati nel servizio oggetto di affidamento, l’operatore economico deve ritenersi libero di operare gli inquadramenti professionali secondo la regolamentazione dettata dal C.C.N.L. che viene da quest’ultimo applicato.