Il certificato relativo al sistema di gestione ambientale per le attività di installazione, manutenzione e assistenza di impianti elevatori presentato da Ferrari non sarebbe cioè valido perché “non rilasciato da Organismo di certificazione accreditato da Ente di accreditamento operante a livello europeo ai sensi del
Regolamento CE n. 765/2008 nel settore di valutazione della competenza degli Organismi di certificazione”, non potendo nemmeno operare il soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/2016, posto che il requisito avrebbe dovuto essere posseduto anche al momento della domanda di partecipazione.
Dopo la Brexit “i certificati UKAS non saranno più considerati una prova di ‘accreditamento’ ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008 e i certificati emessi dagli Organismi di Valutazione della Conformità accreditati da UKAS non sono più riconosciuti rispetto al sistema normativo dell’UE a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Che il Consiglio di Stato, muovendo dall’interlocuzione avuta con EA sia sulla valenza dello status di UKAS quale “membro” di EA al fine di desumerne l’equiparabilità “agli organismi di accreditamento nazionale”, sia sul tema del riconoscimento in UE e sulla “spendibilità” nelle pubbliche gare delle certificazioni di qualità a esso riferite, ha fatto proprie le conclusioni della nota del 31.1.2023, con cui l’organismo europeo ha nettamente escluso detta equiparabilità.