APPALTI - PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ

APPALTI – SUBAPPALTO NECESSARIO DEVE AVERE RILEVANZA ESECUTIVA

Deve affermarsi la rilevanza esclusivamente esecutiva del subappalto necessario.

Conseguentemente, come precisato dall’Adunanza Plenaria nella pronuncia n. 9/2015, non si configura alcun obbligo, in capo al concorrente, di indicare anticipatamente l’identità del subcontraente, dovendo provvedere in tal senso prima dell’avvio dell’esecuzione delle opere subappaltate, e non potendo attrarsi il subappalto, quand’anche nella forma del “subappalto necessario”, alla fase della gara. L’omessa previa identificazione del subappaltatore, o l’esito negativo della preventiva verifica in capo allo stesso della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara, non hanno dunque alcun effetto preclusivo alla stipula del contratto.

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/05/2023, n. 1124 

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