Obbligo di attivare il soccorso istruttorio specificativo anche sull’offerta in caso di ambiguità nella volontà dell’offerente.
La sentenza riguarda un ricorso presentato dalla Società “Omissis” in relazione alla sua esclusione da una procedura di gara indetta dal Comune di Casteldaccia per l’affidamento della gestione del “Servizio asilo nido comunale di Via Carlo Cattaneo – Anno Educativo 2023/2024”.
La società ricorrente contesta l’esclusione basata su un presunto errore nell’offerta economica, sostenendo che la Commissione di gara avrebbe travisato il contenuto della stessa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia accoglie parzialmente il ricorso, annullando l’esclusione della società dalla procedura di gara. Viene rilevato un errore materiale nell’offerta economica, attribuito anche a una formulazione non chiara dei documenti di gara, e la stazione appaltante viene criticata per non aver attivato il soccorso procedimentale e per non aver rettificato l’offerta alla luce dei chiarimenti offerti dalla società ricorrente.
La sentenza dispone la riformulazione della graduatoria sulla base della volontà negoziale effettiva dell’offerta economica della società ricorrente. Le spese legali sono compensate.
T.A.R. Sicilia sentenza 19 dicembre 2023, n. 3787