Secondo il diffuso e condiviso orientamento, qualora l’operatore economico abbia inequivocabilmente rappresentato, con dichiarazione resa unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità attraverso l’indicazione di determinati servizi svolti, non possa poi, mutare la propria originaria dichiarazione, manifestando l’intenzione di avvalersi di altri servizi mai dichiarati prima perché maggiormente rispondenti ai fini della dimostrazione del possesso di un dato requisito.
Tale pratica confliggerebbe con i principi di auto-responsabilità del dichiarante e di par condicio dei concorrenti, nonché con il fondamentale principio regolatore dell’evidenza pubblica in base al quale non è l’astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione della domanda.