Qualora in sede di impugnazione degli esiti di una procedura concorsuale, la parte ricorrente abbia formulato espressa graduazione dei motivi di ricorso occorre seguire l’ordine contenuto in ricorso e quindi procedere all’esame delle censure che permettono al ricorrente di conseguire il bene della vita finale, rispetto a quelle il cui accoglimento implicherebbe l’eliminazione di tutta o parte della sequenza procedurale attraverso la rimozione di tutti i vizi riscontrati. I criteri di valutazione di una procedura concorsuale possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l’unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.
Tar Campania, sez. I, sentenza 28 settembre 2021, n. 2021.