Il Tar Basilicata, con sentenza n, 73/2021, ha stabilito che la stazione appaltante non può prorogare il termine di presentazione delle offerte ponendo a base della motivazione del relativo provvedimento esclusivamente la situazione determinata dall’emergenza epidemiologica Covid. La suddetta motivazione è considerata insufficiente, poiché non risponde a criteri di logicità e ragionevolezza.
La proroga inoltre può risultare viziata anche alla luce dell’urgenza di concludere la procedura di gara, determinata dall’imminente scadenza del precedente contratto avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto della gara.
Andando oltre la fattispecie, il caso offre il pretesto di fare chiarezza sullo svolgimento delle procedure di gara, anche in merito a specifiche norme contenute nel Decreto Semplificazioni, dettate proprio in relazione all’emergenza Covid.
Tar Basilicata, Sezione I, sentenza n. 73/2021