L’obbligo di aggiornamento dei prezzi deve essere applicato ai valori indicati nelle offerte relative ad appalti con termine di presentazione finale al 31.12.2021.
Importante sentenza del Tar Piemonte sull’applicazione dell’articolo 26 del Decreto legge 17/05/2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91. Sebbene riferita ai settori speciali, la sentenza si esprime sull’obbligo di aggiornamento dei prezzi previsto dal suddetto articolo 26, superando altresì la tradizionale posizione giurisprudenziale dell’impossibilità di modificare le pattuizioni prima di procedere alla stipulazione del contratto.
L’aggiudicataria (offerta presentata prima del 31.12.2021), ha manifestato l’esigenza di rinegoziare l’offerta presentata in gara e di non voler confermare la stessa, a seguito dell’intervenuto aumento dei costi dei materiali per le lavorazioni.
Dopo una serie di scambi epistolari la stazione appaltante nega il ricorso ad una generica rinegoziazione dell’offerta, pur aprendo alla possibilità, laddove dovuta per legge, della applicazione delle disposizioni speciali previste nel cd. decreto “aiuti” (con particolare riferimento all’art. 26 del DL n. 50/2022) e, contestualmente, dichiara la decadenza dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (mancata costituzione della garanzia definitiva).
La decisione viene poi confermata, a seguito di istanza di autotutela da parte del RTI aggiudicatario.