Rispetto agli obblighi di pubblicità da seguire nelle procedure negoziate senza bando, il Ministero delle Infrastrutture revoca l’iniziale orientamento.
Infatti, nel documento inviato ai Provveditorati, all’Anas e a Rfi, il ministero ricostruisce il quadro normativo, dando indicazioni precise per lo svolgimento delle procedure negoziate senza bando, arrivando a conclusioni del tutto diverse di quelle formalizzate nel parere dello scorso autunno, che riduceva quell’avviso a una semplice comunicazione senza risvolto pratico per le imprese.
Sostanzialmente, si evince dal documento, le stazioni appaltanti hanno due modi per scegliere le imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando:
1) Si può partire da un indagine di mercato oppure consultare elenchi di operatori. Le prime, si legge sono «preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare» dunque l’avviso sull’avvio dell’indagine vale anche come avviso da pubblicare in base al Dl Semplificazioni.
2) Si può partire partire da un elenco, in cui la stazione appaltante «è tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso». Questo deve contenere anche i «dell’elenco da cui le imprese sono state scelte». «Ciò, si legge ancora – al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco».