Non può essere accordato il soccorso istruttorio nelle gare di appalto, ove sia in conflitto con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti.
Nel caso in esame una cooperativa aveva impugnato i provvedimenti in virtù dei quali non era stata ammessa alla procedura per la concessione di un contributo per la realizzazione dei centri estivi per minori, indetta dal comune di Taranto. Aveva lamentato la mancanza di motivazione e la manifesta ingiustizia. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso.
Il Collegio, infatti, ha osservato come la p.a. abbia dato conto, seppur sommariamente, delle ragioni per le quali ha determinato di non ammettere la ricorrente alla procedura in questione, sintetizzate nell’annotazione “Proposta progettuale incompleta” e nella tabella riepilogativa, ove è evidenziata la non conformità del progetto alle prescrizioni dell’avviso di selezione, nei seguenti termini: “Mancano indicazioni area, fascia d’età, articolazione giornata, calendario attività etc.”.
Lo ha precisato il Tar Puglia-Lecce, Sez. II con la sentenza del 5 gennaio 2023 n. 33