INCORRE IN CONFLITTO DI INTERESSE IL DIRETTORE DEI LAVORI CHE ABBIA SVOLTO ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN FAVORE DEL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO

APPALTI – IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Il Consiglio di Stato riepiloga i principi formatisi sull’individuazione del termine di impugnazione dei provvedimenti di affidamento di contratti pubblici, evidenziando come, nel caso in questione, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 45° giorno dalla pubblicazione (o comunicazione) della intervenuta aggiudicazione.

In primo grado il ricorso era stato dichiarato irricevibile per tardività. Era stato osservato:

  • che il termine di trenta giorni per l’impugnazione, ex art. 120, comma 5 cod. proc. amm. doveva decorrere dal giorno di pubblicazione, nell’albo pretorio on line della stazione appaltante, del provvedimento di aggiudicazione;
  • che pur avendo l’appellante formalizzato (peraltro solo in data 28 giugno 2021) una prima istanza di accesso alla documentazione amministrativa della impresa aggiudicataria, positivamente riscontrata il successivo 14 luglio – il ricorso (con il quale si lamentava l’omessa dichiarazione, nel documento di gara, di gravi illeciti professionali) era stato notificato solo in data 13 settembre 2021 (vale a dire 57 giorni dopo la ridetta pubblicazione), laddove – pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali nel periodo dal 1° al 31 agosto – avrebbe dovuto essere notificato entro il 1° settembre 2021, vale a dire entro 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
  • che parimenti tardive dovevano ritenersi le (distinte) censure con le quali era stata criticamente dedotta l’anomalia dell’offerta formulata dall’aggiudicataria: e ciò in quanto solo con una seconda istanza ostensiva (proposta il 16 luglio, dopo 29 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione) era stato chiesto l’accesso agli atti del relativo subprocedimento esperito dalla commissione valutatrice (non essendo, sul punto, praticabile alcuna dilazione temporale).

Consiglio di Stato, Sez. V, 15/03/2023, n. 2736

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