In caso di appalto e somministrazione illeciti, contributi e premi possono essere richiesti non solo al datore di lavoro sostanziale, effettivo utilizzatore della manodopera, come sempre ritenuto fino a oggi, ma anche, in via alternativa, a quello formale e simulato. Una novità, rispetto all’azione di Istituti e organi di vigilanza, che può cambiare i generali rapporti tra committenti e appaltatori e i relativi rischi e responsabilità.
A favore dell’obbligo concorrente del datore di lavoro simulato (appaltatore) si è appunto ora pronunciata la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 102/2023 che costituisce un fondamentale revirement rispetto agli orientamenti giurisprudenziali finora tenuti. Per la Corte di Cassazione e la stessa prassi degli Istituti, infatti, si è sempre visto nel solo datore di lavoro dissimulato (committente dell’appalto) il debitore di Inps e Inail.
Nel tempo anche l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la Circolare INL n. 10 del 2018, si era allineato alla tesi dell’esclusiva responsabilità sorgente dal rapporto di lavoro materiale, chiarendo come «l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo».
(Cass. civ. 20/2016 e Cass. civ. 463/2012)