L’appalto oggetto dei provvedimenti impugnati rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, essendo finanziato con fondi dell’Unione Europea (Programma Next Generation EU);
La circostanza che precede implica la necessità di applicazione dell’art. 48, comma 4 del d.l. n. 77/2021 (convertito dalla Legge n.108/2021), giusta la disciplina speciale prevista dall’art. 225, comma 8, D. Lgs. 36/2023 e, per effetto del richiamo operato dalla norma in ultimo citata, dell’art.125 del codice del
processo amministrativo, recante disposizioni processuali in tema di “infrastrutture strategiche”, secondo cui, al secondo comma, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del
preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.