Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede che nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Sempre lo stesso articolo 54 stabilisce che la disciplina di cui al predetto primo non trova applicazione agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b). Ciò premesso si chiede: 1. Se la stazione appaltante per un affidamento di un servizio di euro 30.000 oltre IVA ha stabilito di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art.50 co.1 lett.e) del Codice, la disciplina dell’esclusione automatica di cui al citato articolo 54 co.1 primo periodo trova applicazione?
L’art. 50, c. 1 lett. e) è applicabile solo per importi pari o superiori a 140.000 euro. Per importi sotto i 140.000 euro trova applicazione la lett. b) del medesimo articolo, eventualmente con consultazione di più operatori economici; in tal caso non trova applicazione l’art. 54 del codice dei contratti pubblici, divenendo possibile la verifica di congruità ove vi siano elementi specifici, a norma dall’art. 54, c. 1 ultimo periodo.