Il Consiglio di Stato respinge l’appello, privilegiando l’orientamento seguito dal primo giudice che valorizza l’interpretazione complessiva del contratto di avvalimento secondo i canoni di interpretazione complessiva enunciati dal Codice civile e seconda buona fede delle clausole contrattuali.
Secondo l’appellante, infatti , la clausola, contenuta nei contratti di avvalimento, secondo cui l’Impresa Ausiliata/Avvalente ove mai dovesse richiedere all’Impresa Ausiliaria, anche per l’effetto di richieste della Stazione Appaltante, di fornire le risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto dovrebbe (preventivamente) erogarne il costo, a valore di mercato, a favore dell’Impresa Ausiliaria si configurerebbe come una condizione meramente potestativa rendendo nulli detti contratti.