L’annullamento del bando di gara divisa in lotti, seppure pronunciato in un giudizio afferente solo ad alcuni lotti, può aver avuto automatica ripercussione anche sugli altri lotti ma l’interprete deve valutare tre possibili situazioni:
- il bando è sempre unico;
- il bando ad oggetto plurimo, ossia non è unico, ma è come se vi fossero “tanti bandi” per ciascun lotto;
- è potenzialmente caratterizzato da una pluralità di procedure autonome, ancorché non del tutto indipendenti tra loro, salvo i casi in cui, i singoli lotti, siano correlati tra loro sul piano strutturale
L’annullamento, per un vizio sostanziale e radicale, di un bando, quale atto generale unico, di una gara suddivisa in più lotti, comporterà un effetto automaticamente caducante con riguardo a tutti gli atti di tutti i lotti, i quali, sotto il profilo in questione, simul stabunt simul cadent, in quanto tutti dipendenti, quale atto presupposto essenziale, dal bando “unico”. E’ ciò che afferma la sentenza TAR per il Veneto, sezione terza, n. 419/2024, in materia di invalidità caducante di un bando di gara suddiviso in lotti.