In fase di gara la Commissione rilevava da parte di due delle tre partecipanti alla gara, il mancato inserimento dei costi inerenti la manodopera e la sicurezza, o l’inserimento degli stessi in una sezione diversa del gestionale di gara.
La Commissione rilevava come ciò non fosse da imputare “ad una cattiva condotta degli operatori partecipanti, ma ad un problema tecnico della piattaforma che non ha consentito agli stessi l’inserimento di detti dati”.
La stazione appaltante, pertanto, annullava in autotutela l’atto indittivo della procedura e tutti gli atti e i documenti di gara.
Veniva impugnata la determinazione in autotutela davanti al Tribunale amministrativo regionale, che respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese del giudizio.