È illegittimo l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire emanato oltre il termine previsto dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Decorsi i termini previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, da ultimo modificati dall’articolo 63 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, un titolo edilizio non può essere annullato in autotutela, anche se il riscontro di eventuali difformità rispetto a quanto autorizzato mantiene comunque la sua validità.
Lo conferma il TAR Lazio con la sentenza del 9 gennaio, n. 378, con la quale ha accolto il ricorso del proprietario di un immobile, che aveva acquistato nel 2022 un terreno, insieme alla concessione edilizia e al permesso di costruire, vedendosi annullare in autotutela i titoli perché non era stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d. Lgs. n. 42/2004. L’amministrazione aveva anche ordinato la demolizione dell’immobile e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, oltre che rilevato alcune difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio costituito dal p.d.c. del 2002.