Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n.469/2020 si è pronunciato in ordine ad una vicenda concernente concernente un’annotazione non interdittiva al casellario Anac. In particolare, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’esclusione per violazione dell’art. 80 comma 5 del d.lgs. 80/2016, disposta dall’amministrazione per non avere essa dichiarato, nell’apposito spazio riservato nel DGUE, di aver avuto un’annotazione nel casellario informatico. La società ricorrente nega che sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice un’archiviazione del procedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie, viene richiamato il principio ribadito da CDS secondo cui non può assurgere a motivo di esclusione in termini di grave illecito professionale una irregolarità fiscale da tempo superata e, comunque, non avente più attuale rilevanza. Dunque, quel che è stato ritenuto determinante ai fini dell’esclusione è la mancata dichiarazione, sia nella domanda di partecipazione che nell’apposito spazio riservato del DGUE, di essere stata la ricorrente destinataria di un’annotazione nel casellario informatico, il cui inserimento era stato disposto dall’Anac.
Per potersi ritenere integrata la causa di esclusione dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. lgs 50/2016, (“omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”) è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal Casellario informatico dell’ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento.
Eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono pertanto rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel Casellario, per gli effetti e con le modalità previste nell’art. 80, comma 12, , qualora l’ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell’impresa interessata, in considerazione dell’importanza e della gravità dei fatti.
TAR CAMPANIA, SENTENZA N.469/2020