Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica una nota che chiarisce la fruibilità dei congedi COVID-19 per i dipendenti pubblici, equiparati ai termini di fruibilità per lavoratori privati (31 luglio).
L’articolo 25, comma 1, del decreto legge 18/2020, si legge nel parere, dispone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno diritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall’articolo 23, comma 1, dello stesso decreto legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020.
Ministero del Lavoro – Congedo dipendente pubblico
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15 Marzo 2025