Il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
Il quesito proposto riguarda la procedura di aggiudicazione indicata in oggetto, indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016. Al riguardo la stazione appaltante riferisce che nell’ambito organizzativo della stessa, l’indizione della procedura di gara è di competenza del consiglio di amministrazione che, in relazione alla specifica procedura in esame, ha esaminato gli atti di gara (proposta di deliberazione, schema di capitolato speciale, disciplinare di gara e quadro economico dell’affidamento).
All’esito della procedura di affidamento, è emerso che il presidente dell’operatore economico primo in graduatoria, è uno dei consiglieri del Cda della stazione appaltante che, ancorché non abbia partecipato all’adozione della delibera di indizione della gara, ha comunque avuto accesso agli atti di gara, peraltro in anticipo (in data 22.3.2023) rispetto alla pubblicazione del bando (26.4.2023), secondo quanto riferito nell’istanza di parere.
In relazione a tale circostanza, si chiede, quindi, se sia configurabile o meno un conflitto di interesse
o una potenziale violazione della par condicio. Con altro quesito, formulato genericamente, la SA ha
evidenziato che dall’esame preliminare dei giustificativi sui costi della manodopera non sono stati
considerati i servizi che l’operatore economico intende subappaltare, pertanto chiede se tale omessa
indicazione possa ritenersi conforme alla disciplina normativa di riferimento.