PROGRESSIONI ECONOMICHE SE NELL'AREA È PRESENTE UN UNICO DIPENDENTE

AMBITO DEL SINDACATO DEL G.A SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA DELL’AMMINISTRAZIONE

A differenza delle scelte politico-amministrative, dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ‘ragionevole’ ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme, le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della ‘attendibilità’ tecnico-scientifica.

In alcune ipotesi normative, il fatto complesso viene preso in considerazione nella dimensione oggettiva di fatto ‘storico’: qui gli elementi descrittivi della fattispecie, anche quelli valutativi e complessi, vanno accertati in via diretta dal giudice amministrativo, in quanto la sussunzione delle circostanze di fatto nel perimetro di estensione logica e semantica dei concetti giuridici indeterminati costituisce una attività intellettiva ricompresa nell’interpretazione dei presupposti della fattispecie normativa (come avviene, ad esempio, nel caso delle sanzioni amministrative punitive dove, in virtù del principio di stretta legalità, spetta al giudice estrapolare la norma ‘incriminatrice’ dalla disposizione).

In altre ipotesi, invece, la fattispecie normativa considera gli elementi che rinviano a nozioni scientifiche e tecniche controvertibili o non scientificamente verificabili, non come fatto ‘storico’ (nel senso sopra precisato), bensì come fatto ‘mediato’ dalla valutazione casistica e concreta delegata all’Amministrazione. In quest’ultimo caso, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a ‘definire’ la fattispecie sostanziale, senza tuttavia che si possa riconoscere un ambito di valutazioni ‘riservate’ alla pubblica amministrazione non attingibile integralmente dal sindacato giurisdizionale.

Quando difettano parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non ‘deduce’ ma ‘valuta’ se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare ab intrinseco il nucleo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato.

Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2022, n. 3570; Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990.

Precedenti difformi: nel senso che sono inammissibili le censure che sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi alle valutazioni tecniche ampiamente discrezionali riservate all’’autorità preposta alla tutela del paesaggio, non venendo in rilievo alcuno dei tassativi casi di giurisdizione di merito sanciti dall’art. 134 c.p.a. e in difetto di travisamenti di fatto tali da rendere oggettivamente inattendibili gli esiti del procedimento relativo al rilascio della autorizzazione: Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2022, n. 2697 (fattispecie relativa alla impugnativa del rilascio di una autorizzazione paesaggistica); Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2022 n. 563 e 11 gennaio 2022 n. 181 (fattispecie relative al diniego del rilascio di autorizzazione paesaggistica).

 

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