Osserva il collegio che, non essendo state poste questioni pregiudiziali e preliminari al merito, possono scrutinarsi direttamente gli elementi della responsabilità amministrativa.
La Procura contabile contesta l’antigiuridicità della condotta e rileva, in merito, che i servizi legali, pur inseriti tra quelli esclusi dall’ applicazione del codice, sono soggetti al rispetto dei principi di economicità,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, con la necessità di far precedere il
loro affidamento dall’ invito di almeno cinque concorrenti.
La norma fondamentale che detta i limiti entro i quali l’ente pubblico può ricorrere agli incarichi esterni ed alle consulenze è costituito dall’ art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001. L’affidamento di incarichi rappresentano, pertanto, una via percorribile a condizione che ricorrano specifiche situazioni quali:
- la carenza organica
- la complessità dei problemi da risolvere che necessitano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno
- la proporzione tra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l’ utilità conseguita dall’ Amministrazione.
L’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 costituisce norma che, oltre a far riferimento agli incarichi per attività di studio e consulenza, non esclude gli incarichi a professionisti del libero foro per la difesa in giudizio della pubblica amministrazione.